mercoledì 3 aprile 2019

dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina



INTRODUZIONE STORICA:

Emancipazione e liberazione delle donne

Il femminismo è un movimento che si oppone alla concezione tradizionale della donna come subalterna e inferiore all'uomo: tale inferiorità non è altro che la disuguaglianza creata da secoli di predominio maschile. Come movimento organizzato il femminismo nasce nell'Ottocento, ma il patrimonio di idee a cui attinge ha le sue radici nella cultura illuministica. La lotta delle femministe per la parificazione giuridica, economica e politica ha determinato una profonda rivoluzione anche nel costume, con un radicale ripensamento della cultura occidentale e dei rapporti personali e familiari.

La preistoria del femminismo
Il termine femminismo fu coniato solo verso la fine dell'Ottocento per indicare un movimento politico e sociale per l'emancipazione delle donne.
Già in precedenza, tuttavia, varie voci femminili avevano espresso pubblicamente posizioni di denuncia e rifiuto della subordinazione femminile e della diversità di potere tra i sessi. Tra queste pioniere del femminismo ricordiamo la gentildonna francese Christine de Pizan, che nel 1405 scrisse la Città delle dame negando la tesi di un'inferiorità innata delle donne. Ma le radici culturali del femminismo vanno ricercate soprattutto nelle idee illuministe di eguaglianza, universalità della ragione e diritti inalienabili (diritti dell'uomo).
Durante la Rivoluzione francese, per la prima volta le donne ebbero la possibilità di organizzarsi istituendo club femminili e di rivendicare quella universalità dei diritti da cui le escludeva un'interpretazione della categoria 'uomo' ristretta al sesso maschile. 
I diritti delle donne si intitola un'opera pubblicata nel 1792 dall'inglese Mary Wollstonecraft: un'aperta polemica con le idee di Rousseau secondo cui le donne nascevano per piacere all'uomo e dovevano essere educate all'obbedienza e al futuro ruolo di mogli. Un classico del femminismo è la Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadinescritta da Olympe de Gouges nel 1792, in cui si rivendica il diritto delle donne all'assoluta eguaglianza politica e giuridica.

Anche gli uomini possono essere femministi
Il femminismo è essenzialmente un movimento delle donne per le donne. Alcuni importanti pensatori femministi però furono uomini. Nel 1646, all'epoca della Rivoluzione inglese, John Lilburne affermava che tutti gli esseri umani, di entrambi i sessi, sono uguali e hanno pari dignità. Nel 1790 il marchese di Condorcet sosteneva che i diritti naturali vanno riconosciuti a tutti gli individui della specie umana.
A metà dell'Ottocento il pensatore liberale inglese John Stuart Mill propugnava l'abolizione della "tirannia maschile" nel matrimonio e la totale eguaglianza dei diritti per i due sessi. Agli stessi anni risale il primo libro sui diritti delle donne pubblicato in Italia, La donna e la scienza di Salvatore Morelli, il quale nel 1877 fece approvare in Italia la prima legge che riconosceva alle donne la capacità giuridica.

Il femminismo in azione: le battaglie per il diritto di voto
Nella seconda metà dell'Ottocento il femminismo acquista le caratteristiche di un movimento organizzato: dai discorsi sulla parità e sull'eguaglianza si passa all'azione concreta per la conquista dei diritti politici e civili. La battaglia per la parità nel campo dell'istruzione e per il suffragio, cioè il diritto di voto, sono i due grandi temi del femminismo ottocentesco.
La Gran Bretagna fu il paese pioniere nella rivendicazione del diritto di voto per le donne: il primo comitato per il suffragio femminile sorse a Manchester nel 1865. In questa prima fase il femminismo finì per identificarsi con il movimento per i diritti politici delle donne; femministe e 'suffragette' divennero sinonimi.
Il primo paese in cui le donne ottennero il diritto al voto fu l'Australia (1902). In Europa la strada fu aperta dalla Finlandia e dalla Norvegia (1906 e 1907), seguite tra il 1915 e il 1922 da altri 17 paesi, anche extraeuropei tra cui gli Stati Uniti. Nel 1931 fu la volta del Portogallo e della Spagna. In Francia il suffragio femminile fu introdotto nel 1944, in Italia un anno dopo, in Grecia nel 1952, in Svizzera solo nel 1971.
Nel campo dell'istruzione il processo di parificazione fu ancora più lento e faticoso. In Francia solo un decreto del 1924 sanciva la parità dell'istruzione secondaria femminile e maschile. In Inghilterra le università si aprirono alle donne verso la metà dell'Ottocento, ma le facoltà di medicina e di giurisprudenza le esclusero ancora per lungo tempo; anche quando le donne riusciranno a ottenere l'ingresso nelle università, non saranno ammesse agli albi professionali. In Italia la professione di giudice sarà accessibile alle donne solo dal 1963.
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina:
La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (titolo in francese Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) è un testo giuridico francese pubblicato nel settembre 1791 dalla scrittrice Olympe de Gouges sul modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 proclamata il 26 agosto dello stesso anno, che esige la piena assimilazione legale, politica e sociale delle donne.
Primo documento a invocare l'uguaglianza giuridica e legale delle donne in rapporto agli uomini, la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina è stata pubblicata allo scopo di essere presentata all'Assemblée nationale per esservi adottata.
La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina costituisce un'imitazione critica della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che elenca i diritti validi solo per gli uomini, allorché le donne non dispongono del diritto di voto, dell'accesso alle istituzioni pubbliche, alle libertà professionali, ai diritti di possedimento, ecc.
L'autrice vi difende, non senza ironia sulle considerazioni dei pregiudizi maschili, la causa delle donne, scrivendo che « La donna nasce libera e ha uguali diritti all'uomo». Volendo, si può dire che Olympe de Gouges criticò la Rivoluzione francese di aver dimenticato le donne nel suo progetto di libertà e di uguaglianza.
L'evoluzione del concetto dei diritti umani si è sviluppata con l'Illuminismo e con gli avvenimenti che ha conosciuto. Benché questa nozione fu lanciata per la prima volta nel 1776 nella Dichiarazione dei Diritti della Virginia e in seguito alla Rivoluzione nella Dichiarazione dei Diritti degli Uomini e del Cittadino (1789), alcuni di questi documenti non prendono in considerazione le donne.
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.

«Uomo, sei capace d'essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l'esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. 
Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale.
Solo l'uomo s'è affastellato un principio di questa eccezione. 
Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione, e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più.
Preambolo salina Daniele
Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune.

Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.

Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata.

Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.

Articolo VI La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelle alle quali è affidata.

Articolo XIII Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria.

Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.

Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.»

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