di Gianni Lannes
Ecco la formula del rito d’iniziazione: «Prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere e in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna. Prometto e giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra».
Allora come la mettiamo, con quei confratelli massoni che indossano toghe ed ermellini? Come si comporterà il magistrato libero muratore in Tribunale se l’imputato - o, più spesso, l’avvocato di quest’ultimo - è un grembiulino come lui? Semplice, anzi disarmante: nel Belpaese, la legge non è uguale per tutti.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il dovere di garantire la intangibilità della fiducia dei cittadini nell'istituzione giudiziaria e quindi di rendere disponibile un'informazione pubblica sui magistrati appartenenti alla Massoneria poiché lo stringente giuramento innanzi riportato comporta la promessa "di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra" potrebbe far dubitare dell'imparzialità del magistrato massone qualora, in un procedimento giudiziario, fra tutti i liberi muratori della terra, ve ne fosse uno coinvolto direttamente o indirettamente nei fatti soggetti al suo giudizio.
Una sentenza del Consiglio di Stato esclude l'esimente della riservatezza in tema di appartenenza alla Massoneria del Pubblico Ufficiale o Pubblico Incaricato (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06.10.2003 numero 5881). Il Consiglio di Stato ha stabilito che è legittima una legge regionale che impone ad un soggetto l'obbligo di comunicare l'appartenenza ad una loggia massonica ai fini del conferimento di un incarico pubblico. Con la sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003 i giudici di Palazzo Spada affermano che tale obbligo non viola il diritto di riservatezza in quanto è correlato alla particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione ed è giustificato da preminenti interessi pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale. Nella motivazione della sentenza il giudice amministrativo precisa inoltre che il diritto alla riservatezza, pur integrando un aspetto di non secondaria rilevanza della proiezione della persona, non è un valore assoluto che trova diretta tutela nella Carta costituzionale vigente come bene primario ed inviolabile ed è destinato perciò a soccombere di fronte al principio di buon andamento dell'amministrazione, postulato a livello costituzionale dell'articolo 97.
A proposito: il presidente del consiglio superiore della magistratura, tale Giorgio Napolitano, è per caso iscritto a qualche loggia coperta?
A proposito: il presidente del consiglio superiore della magistratura, tale Giorgio Napolitano, è per caso iscritto a qualche loggia coperta?
fonte: sulatestagiannilannes.blogspot.it
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